I massimali di costo per gli interventi di efficienza energetica

Il DL Rilancio Italia ha impresso una svolta alla discussione sull’efficienza energetica degli edifici in Italia. In particolare, il comma 3 dell’articolo 119 annuncia che il MiSE pubblicherà un decreto contenente nuovi requisiti tecnici e massimali di costo unitari. Questo decreto era già stato annunciato dal DL 63/2013 ma sembra che ora i tempi siano maturi per la sua pubblicazione.

L’importanza di questo imminente decreto è fortemente sottostimata, almeno per due motivi:

  • i criteri ivi contenuti (inclusi i massimali di costo) si applicheranno non solo agli interventi che richiederanno il super-ecobonus, ma anche a tutti gli interventi a valere sull’ecobonus (e sull’ecobonus condomini);
  • qualora i massimali non siano corretti, vi è il concreto rischio che determineranno una diminuzione dell’aliquota reale di detrazione.

Imporre un massimale è infatti sempre un’operazione critica, poiché, a seconda sia troppo elevato o troppo basso, corre il rischio di rendere non operativo, quindi vano, l’incentivo. D’altro canto, siamo consapevoli che tali massimali siano necessari, a maggior ragione per evitare abusi nell’utilizzo di un incentivo la cui intensità è superiore al costo dell’intervento.

Con una prima lettera inviata al MiSE, abbiamo segnalato l’estrema variabilità dei costi per l’efficienza energetica dell’involucro opaco.

Unità immobiliari
Situazione pre-intervento
Situazione post-intervento
Costo
[numero]
[classe di efficienza energetica]
[classe di efficienza energetica]
[€/mq]
36
E
B
129
28
F
C
136
141
F
C
152
48
F
D
207
54
F
C
221
36
F
B
221
12
G
C
240
90
D
A2
353

La variabilità non dipende dall’operatore (tutti i dati si riferiscono ad interventi effettuati dalla medesima impresa edile) né dalla collocazione geografica (tutti gli interventi sono stati realizzati a Milano), ma dai seguenti fattori:

  • tecnologia utilizzata;
  • materiali impiegati (nel caso in cui oltre alla prestazione termica se ne volessero raggiungere altre);
  • geometria e caratteristiche dell’edificio (es. numero finestre e balconi, presenza di materiali da bonificare).

In particolare, l’ultimo punto riveste grande importanza; ad esempio, per gli interventi di efficientamento di una facciata le seguenti lavorazioni hanno una forte incidenza sul costo finale:

  • Chiusura dei ponti termici; questa attività comporta esecuzioni complesse e onerose, quali la sostituzione dei davanzali e delle spallette su finestre e porte finestre, l’isolamento delle solette dei balconi, l’isolamento dei cassonetti.
  • Spostamento di elementi presenti in facciata che ostacolano la posa dell’isolamento: sia componenti impiantistiche (tubi gas, contatori, condizionatori, caldaie, antenne, ecc.), sia componenti di arredo (tende, zanzariere, tettoie, ecc.)

Bisogna inoltre tenere presente che queste attività comportano la messa a norma di ogni componente interessata dall’intervento per quanto riguarda posizione dei contatori, bonifica amianto, ringhiere dei balconi.

È anche necessario considerare che queste lavorazioni vengono eseguite ad edificio abitato: la produttività del cantiere è quindi necessariamente più bassa, poiché l’ordine delle lavorazioni viene definito per ridurre al minimo il disagio, non per ottimizzare la forza lavoro. Proprio per questo motivo, i costi di controllo, gestione e pianificazione del cantiere sono più elevati rispetto a quanto avviene nei lavori pubblici.

Infine, i massimali devono tener presenti tutti i costi a carico del proprietario: oneri professionali, tasse, imposte e permessi comunali, consulenze fiscali e tributarie.

Stante quanto sopra, abbiamo inviato una seconda lettera al MiSE, contenente la proposta di un massimale, non in termini di euro/mq ma in termine di rapporto tra costi ed efficacia (euro/kWh risparmiato).

La nostra proposta lega il massimale di spesa al risparmio energetico raggiunto in modo semplice ed efficace, mettendo in pratica le raccomandazioni della Strategia Energetica Nazionale sugli incentivi fiscali e ricalca quanto contenuto nelle linee guida di presentazione dei progetti per il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (cfr. pag. 35 delle Linee Guida PREPAC).

Proponiamo infatti di applicare un massimale al costo del kilowattora risparmiato (parametro denominato anche CER – Costo dell’Energia Risparmiata ed utilizzato da decenni nella valutazione dell’efficienza economica degli interventi di riqualificazione energetica).

Il calcolo di questo parametro è semplicissimo dal momento che sono necessari due soli dati:

  • l’energia che ci si aspetta di risparmiare con l’intervento (desunta da un confronto tra la situazione pre- e post-intervento, come già previsto dal comma 3 dell’art. 199 del DL “Rilancio Italia”);
  • il costo dell’intervento suddiviso per le diverse componenti tecnologiche (involucro, impianto termico, rinnovabili).

Con questi due semplici dati è possibile calcolare l’efficienza energetica di ogni tipologia di interventi, anche quelli più complessi (ovvero quelli che riguardano tutte e tre le componenti tecnologiche sopracitate).

CER = costo intervento/(energia risparmiata x vita utile media)

La vita utile media è calcolata grazie ai dati di vita utile contenuti a pag. 25 delle Linee Guida PREPAC, ad esempio:

  • isolamento termico: 30 anni
  • impianti di climatizzazione invernale: 15 anni
  • impianto fotovoltaico: 20 anni
  • sistemi BACS: 10 anni

E’ pertanto sufficiente applicare un massimale a tale parametro (espresso in termini di euro/kWh) per evitare speculazioni sull’incentivo.

Questa proposta è migliorativa rispetto ai massimali per tecnologia che sono ora sul tavolo per diversi motivi:

  • I massimali per tecnologia separano le diverse tecnologie (impianti termici – isolamento termico) e non invitano ad un’analisi dell’effetto integrato delle diverse misure sul sistema edificio-impianto.
  • Specificamente per quanto riguarda l’involucro edilizio, il costo unitario (euro/mq) avrà un impatto fortemente negativo sull’efficacia dell’incentivo. Un simile massimale non è infatti in grado di tener conto dell’efficacia dell’intervento; sarà sicuramente sensibile al fatto che l’intervento riguardi una superficie più o meno estesa, ma non sarà sensibile a quanto efficacemente questa sia coibentata. L’intervento di coibentazione infatti non si limita alla posa dell’isolante, ma prevede anche la correzione dei ponti termici ovvero dei punti deboli nella coibentazione dell’edificio (contorno delle finestre, attacco dei balconi, ecc.). Correggere i ponti termici comporta un importante risparmio di energia, ma determina altresì un deciso aumento del costo dell’intervento. I ponti termici hanno uno sviluppo lineare e non superficiale; pertanto intervenire su di essi non aumenta la superficie dell’intervento. Un eventuale massimale espresso in termini di euro/mq non terrebbe pertanto conto dell’intervento di correzione dei ponti termici. Un massimale espresso in termini di euro/kWh, invece, tiene conto anche della correzione dei ponti termici, dal momento che è sensibile sia alla quantità di energia risparmiata sia al costo dell’intervento.

Ricordiamo infine che la nostra proposta, diversamente da altri tipi di massimale (euro/mq) rispetta anche:

  • quanto contenuto nel PNIEC 2030, secondo il quale (cfr. pag. 153) l’ecobonus “prevedrà, per gli interventi che hanno effetto sulla prestazione energetica degli edifici, un beneficio modulato in relazione al risparmio atteso, considerando l’intera vita tecnica dell’intervento, al fine di premiare quelli con il miglior rapporto costo-efficacia e aumentare la propensione verso interventi radicali sull’edificio (deep renovation)”
  • quanto contenuto nel recente d.lgs 48/2020 (recepimento della Direttiva 2018/44/UE che modifica ed integra l’EPBD) che all’art. 7 recita “Gli incentivi, qualora siano volti a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti”.

Qualora il MiSE introducesse massimali di costo troppo bassi, il super-ecobonus si ritroverebbe meno incentivante del “bonus facciate” e l’ecobonus meno generoso del “bonus casa”. E’ evidente che ciò significherebbe la fine di tutte le politiche di incentivazione dell’efficienza energetica degli edifici, dal momento che gli interventi di efficienza energetica non godrebbero di alcun plus rispetto agli interventi più semplici, privi di ogni connotazione di efficienza energetica.

Ora non rimane che sperare che il MiSE si renda conto della posta in gioco e faccia la scelta giusta…

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