Un’edilizia a prova di futuro per tutti gli Europei

Agli edifici sono riconducibili circa il 40% del consumo energetico e il 36% delle emissioni di CO2 nella UE; in media trascorriamo il 90% del tempo al chiuso e la qualità dell’ambiente interno influisce sulla nostra salute e il nostro benessere. Questi dati dovrebbero essere sufficienti per comprendere l’importanza di riqualificare gli edifici, anche perché il 65% del parco immobiliare europeo è stato costruito prima del 1980; invece, la ristrutturazione interessa ogni anno solo lo 0,4-1,2% degli edifici.

Gli edifici si trovano potenzialmente in prima linea nel garantire flessibilità al sistema energetico attraverso la produzione, il controllo, lo stoccaggio dell’energia e la gestione della relativa domanda, al pari delle stazioni di ricarica ecologiche per i veicoli elettrici. Un obiettivo raggiungibile unicamente con il sistematico miglioramento del parco immobiliare, che dovrebbe essere ottenuto grazie alla Direttiva 2018/844/UE.

Tale Direttiva, infatti, modificando la Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) ha fissato un indirizzo ben definito per la completa de-carbonizzazione del parco immobiliare europeo entro il 2050; per raggiungere tale obiettivo sarà necessario riqualificare in modo profondo circa il 97% del parco immobiliare europeo. Il testo fornisce agli Stati membri un obiettivo chiaro, oltre agli strumenti per raggiungerlo. Tuttavia, è raro che l’attuazione segua un percorso diretto e privo di ostacoli, basti pensare che tale Direttiva avrebbe dovuto essere recepita entro il 10 marzo 2020.

Per tale motivo, BPIE (Buildings Performance Institute Europe) ha redatto una guida con lo scopo di fornire dei suggerimenti, insieme a esempi di una corretta attuazione, con l’intento di sostenere e incoraggiare gli Stati membri dell’Unione Europea ad affrontare questa sfida. La guida (qui la versione in italiano e qui quella in inglese) analizza le principali novità introdotte nella nuova EPBD:

  1. Strategie di ristrutturazione a lungo termine (articolo 2bis della nuova EPBD)
  2. Finanziamento delle ristrutturazioni (articolo 2bis ed articolo 10 della nuova EPBD)
  3. Attestati di prestazione energetica e passaporti di ristrutturazione degli edifici (articoli 10, 19, 19bis, 20 della nuova EPBD)
  4. Indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza (articolo 8 ed Allegato 1bis della nuova EPBD)
  5. Calcolo della prestazione energetica (Allegato 1 della nuova EPBD)

Il primo punto (forse il più importante di tutta la Direttiva) riguarda la produzione di strategie nazionali di ristrutturazione ed è stato spostato dall’EED (Direttiva sull’efficienza energetica – Direttiva 2012/27/UE) all’EPBD al fine di garantire un più ampio allineamento con altri aspetti relativi alla prestazione energetica nell’edilizia. Il requisito ne risulta potenziato e diretto a rendere le strategie suddette uno strumento a sostegno della transizione verso un parco immobiliare ad alta efficienza energetica e de-carbonizzato entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace, in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (NZEB).

Il secondo punto della guida riguarda la necessità di facilitare i finanziamenti e mobilizzare gli investimenti nella ristrutturazione edilizia, sostenendo l’attuazione delle strategie di ristrutturazione nazionali. L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), stima che siano necessari 1,3 trilioni di dollari americani nel periodo 2014-2035 a livello globale.

Il terzo punto della guida riguarda gli attestati di prestazione energetica (APE) e la loro evoluzione. La nuova EPBD incoraggia i governi nazionali a migliorare la consapevolezza e la comprensione dell’APE in merito sia alle misure, sia agli strumenti finanziari, volti a migliorare la prestazione energetica degli edifici. Inoltre, la Commissione Europea ha iniziato a esplorare il futuro dell’attestato di prestazione energetica e la sua evoluzione come passaporto di ristrutturazione edilizia (BRP – Building Renovation Passport), ovvero un documento specifico per il singolo edificio che suggerisca tempi e modi per realizzare una riqualificazione profonda per fasi.

Il quarto punto della guida ricorda che, al fine di favorire la transizione verso edifici più intelligenti, la Commissione Europea introdurrà un sistema di valutazione sulla “predisposizione all’intelligenza” degli edifici. Il sistema dovrebbe verificare le capacità di un edificio di adattare il proprio funzionamento alle esigenze degli occupanti e della rete elettrica, migliorando il comfort, l’efficienza energetica e il rendimento globale.

Infine, la nuova EPBD ha riesaminato la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, con l’intento di aumentarne trasparenza e coerenza. Il relativo capitolo della guida presenta una panoramica dei principali requisiti ivi contenuti, una spiegazione in merito agli indicatori, che gli Stati membri sono tenuti a considerare al momento di applicare la nuova metodologia, oltre a esempi di come i diversi indicatori possano impattare sui calcoli della prestazione energetica.

La nuova EPBD contempla anche modifiche relative all’infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica e ai sistemi tecnici per l’edilizia, che però sono considerate nella guida di BPIE.

[clicca qui per scaricare la guida in versione in italiano e qui per la versione inglese]

Alcuni articoli della Direttiva rimangono invariati rispetto alla versione precedente; su tali temi sono già disponibili alcuni documenti di supporto.

Edifici a energia quasi zero (nZEB)

La realizzazione di edifici a energia quasi zero quale standard edilizio corrente per i nuovi edifici rappresenta una delle maggiori opportunità per massimizzare i risparmi energetici e minimizzare le emissioni di gas serra nelle nuove costruzioni. L’iniziativa potrebbe anche accelerare la diffusione di tecnologie nZEB-ready per la ristrutturazione degli edifici esistenti.

Documenti a supporto:

Standard minimi di prestazione energetica basati sulla metodologia per determinare livelli ottimali di prestazione energetica in funzione dei costi

Per la prima volta i requisiti di prestazione energetica hanno dovuto tenere conto dei costi degli edifici per l’intera loro durata. Ciò significa che non si devono considerare unicamente i costi degli investimenti ma anche i costi operativi, di manutenzione, di smaltimento nonché energetici degli edifici e degli elementi edilizi.

Documenti a supporto:

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